ARTICOLO 5

L'associazione adotta l'emblema rappresentativo che s'allega al presente atto sotto la lettera A previa lettura da me datane.

ARTICOLO 6

L'associazione è retta dallo statuto che si compone di numero 40 (quaranta) articoli che i comparenti mi esibiscono e dichiarano di aver già discusso ed approvato e che ora nuovamente approvano e che viene allegato al presente sotto la lettera "B" per formarne parte integrale e sostanziale, senza darne lettura avendone i comparenti esonerato perchè di loro piena ed esatta conoscenza.

 ARTICOLO 7

In deroga allo Statuto sociale i comparenti riuniti in Assemblea procedono alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'associazione, dei due vice presidenti e del segretario cassiere. Vengono all'unanimità eletti: - per il Consiglio Direttivo che si comporrà di 5 membri che dureranno in carica cinque anni.

I Signori comparenti sopra generalizzati:

  •  Presidente il Signor Lapalorcia Danilo;

  •  vice Presidenti i Signori Allegrini Alessandro e Vincenzi Fabio;

  •  segretario cassiere il Signor Vincenzi Fabio

  •  consiglieri i Signori Ramacci Leonardo, Pennese Marco.

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica loro rispettivamente conferita. I soci suddetti richiedono le agevolazioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n° 266 (Legge quadro sul volontariato), tutte.

 

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione stessa.E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti, ai quali a mia interpellanza ne hanno riconosciuto il contenuto interamente.

 

ALLEGATO "A"

Simbolo dell'associazione

ALLEGATO "B"

STATUTO

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita con la denominazione "IPPOGRIFO" L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SEGNI.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede provvisoria in Segni, Via San Vitaliano n° 52.

Atto di Modifica ARTICOLO 2

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

L’associazione ha sede in Segni (RM), Via Pacinotti n. 1.

ARTICOLO 3

L'associazione, a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, non ha scopo di lucro.

Atto di Modifica ARTICOLO 3

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

L’associazione, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, è fondata sull’attività di volontariato, non ha scopo di lucro, ed è apolitica.

ARTICOLO 4

L'associazione ha lo scopo di prestare la sua opera per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivati da eventi sismici, disastri idrogeologici, nubifragi o mareggiate, eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni, incendi boschivi ed incendi di grandi proporzioni, diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici o comunque tali da produrre gravi alterazioni all'ambiente, ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato.

 

 

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