Atto di Modifica ARTICOLO 35

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Il fondo comune dell’associazione è costituito da:

  • 1. contributi degli aderenti

  • 2. contributi di privati

  • 3. contributi dello Stato di Enti o do Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

  • 4. contributi di organismi internazionali

  • 5. donazioni e lasciti testamentari

  • 6. rimborsi derivanti da convezioni

  • 7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (L.266/91).

ARTICOLO 36

I contributi base degli associati, ove previsti e deliberati dall'assemblea, devono essere versati in via anticipata e non oltre la fine di ogni mese. Per gli altri contributi il termine e le modalità di versamento saranno stabiliti nella delibera che li impone. I nuovi associati cominceranno a versare i contributi previsti a partire dal momento dell'accettazione dell'iscrizione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 37

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 38

L'associazione si scioglie per tutte le cause previste dalla legge per lo scioglimento della società in quanto compatibile. In tutte le ipotesi di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e le competenze. Nel caso che lo scioglimento avvenga per mancato funzionamento dell'assemblea, la nomina del o dei liquidatori è fatta dal presidente del Tribunale competente su richiesta di almeno un decimo degli associati. Eventuali residui attivi saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

VARIE

ARTICOLO 39

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile, nonché alle vigenti Leggi Regionali in materia di Protezione Civile.

Atto di Modifica ARTICOLO 39

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di Protezione Civile.

    ARTICOLO 40

L'associazione si ritiene comunque sempre sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dal comportamento di ogni singolo associato, sia esso fondatore o operatore.

 

 

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PRESIDENTE

ARTICOLO 32

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha la firma legale ed è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'associazione, mentre per la gestione straordinaria compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Il presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

ARTICOLO 33

In caso di impedimento temporaneo del presidente, le sue mansioni sono svolte dal vice presidente.

Atto di Modifica ARTICOLO 33

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal vice Presidente vicario con potere di firma.

SEGRETARIO - CASSIERE

ARTICOLO 34

Il segretario cassiere tiene la contabilità e i libri dell'associazione e ne cura i relativi adempimenti. E' custode della cassa dell'associazione e può delegare alcune sue funzioni ad altro associato. Sono di competenza del segretario cassiere: a) registro di cassa; b) elenco aggiornato dei soci fondatori, ed operatori; registro dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo o delle assemblee, comprese le delibere in esse prese; c) registro dei verbali delle riunioni; d) protocollo corrispondenze; e) verbali di interventi eseguiti; f) tutti gli atti riguardanti l'associazione. Tutti gli atti ed i libri dell'associazione devono essere custoditi nella sede sociale a cura del segretario o in altra sede idonea stabilita dal Consiglio Direttivo.

Atto di Modifica ARTICOLO 34

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Il segretario cassiere tiene la contabilità e i libri contabili dell’associazione e ne cura i relativi adempimenti. È custode della cassa dell’associazione e può delegare alcune sue funzioni ad altro associato. Sono di competenza del segretario cassiere:

  • a. registro cassa

  • b. elenco aggiornato dei soci fondatori, ed operatori

  • c. registro dei verbali di riunione del Consiglio direttivo o dell’assemblee, comprese le delibere in esse prese

  • d. protocollo corrispondenza

  • e. verbali interventi eseguiti

  • f. tutti gli atti riguardanti l’Associazione Tutti gli atti ed i libri dell’associazione devono essere custoditi nella sede sociale a cura del segretario o in altra sede idonea stabilita dal Consiglio Direttivo.

FONDO COMUNE

ARTICOLO 35

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

  • a) dal contributo base stabilito dal Consiglio Direttivo;

  • b) dagli altri contributi degli associati, deliberati a norma del presente statuto;

  • c) da versamenti straordinari degli associati o di terzi;

  • d) da rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali;

  • e) da beni mobili ed immobili acquistati con i contributi;

  • f) da contributi di Enti pubblici e privati.

     

 

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CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i coordinatori dei singoli "gruppi operativi" che a loro volta vengono eletti dai soci aderenti al gruppo. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del presidente e del vice presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso. Se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più dei cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo, l'assemblea in seduta straordinaria provvede alla sostituzione entro e non oltre 60 giorni dalla mancanza. Atto di Modifica ARTICOLO 27 Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999 Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente e del vice Presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più dei sei membri eletti dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea in seduta straordinaria provvede alla sostituzione entro e non oltre 60 giorni dalla mancanza.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi e deve, comunque, essere convocato ogni qualvolta lo richiede la maggioranza del Consiglio stesso e su richiesta di almeno due coordinatori di "gruppi operativi".

Atto di Modifica ARTICOLO 28

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e deve, comunque, essere convocato ogni qualvolta lo richiede la maggioranza del Consiglio stesso.

ARTICOLO 29

Tutti i membri del Consiglio Direttivo che dimostrano la non disponibilità alle norme di collaborazione, verranno destituiti dalle cariche previa deliberazione dell'assemblea che provvederà contestualmente alla elezione dei sostituti.

ARTICOLO 30

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ha nessun compenso.

ARTICOLO 31

Il Consiglio Direttivo:

  • a) adotta deliberazioni su tutti gli argomenti riguardanti l'associazione, salvo quelli che per statuto sono demandati all'assemblea;

  • b) propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi riguardanti l'associazione;

  • c) provvede alla nomina o designazione di propri rappresentanti nell'ambito di Enti (pubblici o privati) ed organi di qualsiasi natura economica, giuridica o sindacale in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;

  • d) redige eventuali commissioni tecniche;

  • e) redige i bilanci consuntivi e preventivi;

  • f) stabilisce l'importo del contributo base ove lo stesso fosse stato previsto e deliberato dall'assemblea;

  • g) formula proposte all'assemblea per la determinazione di altri contributi e sulle modalità di riscossione degli stessi;

  • h) decide in merito alla richiesta di adesione di nuovi associati ed alla costituzione di "gruppi operativi".

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riferite a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa rappresentanza in sede di Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

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ARTICOLO 20

Possono intervenire all'assemblea tutti gli iscritti all'associazione. Il diritto di voto è esercitato solo dai soci operatori e dai soci fondatori.

ARTICOLO 21

E' ammessa la rappresentanza tramite delega scritta ad altri associati, il delegato non può presentare più di un associato.

Atto di Modifica ARTICOLO 21

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

E’ ammessa la rappresentanza tramite delega scritta ad altri associati.

ARTICOLO 22

Ogni socio ha diritto ad un voto nell'assemblea.

ARTICOLO 23

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e l'assemblea medesima elegge il segretario e ove necessario n° 2 scrutatori.

ARTICOLO 24

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea si intenderà valida qualora siano presenti almeno la metà più uno di un quinto degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono adottare a scrutinio segreto, per le altre il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal presidente. L'assemblea in seduta ordinaria delibera:

  • a) sulla relazione del presidente per l'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente;

  • b) sull'attività e programmi futuri dell'associazione;

  • c) sull'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto in seguito;

  • d) sulla determinazione della misura e della modalità della riscossione dei contributi dovuti dagli associati;

  • e) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

L'assemblea in seduta straordinaria delibera:

  • a) sulle modifiche del seguente statuto;

  • b) sull'anticipato scioglimento dell'associazione;

  • c) su ogni altro argomento posto all' O.d.G.

ARTICOLO 26

L'assemblea ordinaria delibera con la metà più uno dei voti favorevoli. L'assemblea straordinaria, invece, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi, aventi diritto al voto per quanto riguarda i punti a) e b) del precedente art. 24 ed a maggioranza semplice per quanto riguarda il punto c).

 

 

 

 

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ARTICOLO 15

Le richieste di dimissioni devono essere inviate al presidente dell'associazione. Sulle richieste di dimissioni decide il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

L’espulsione dall’associazione si ha per: a. morosità nel pagamento dei contributi ove fossero previsti b. comportamento contrario agli interessi ed alla dignità dell’associazione c. inosservanza, per colpa, dagli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni regolarmente prese d. mancata partecipazione agli interventi di protezione civile disposti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal responsabile del “gruppo operativo” per n.2 volte consecutive senza giustificato motivo L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Atto di Modifica ARTICOLO 16

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999 L’espulsione dall'Associazione si ha per:

  • 1. morosità del pagamento dei contributi ove fossero previsti

  • 2. comportamento contrario agli interessi ed alla dignità dell’Associazione

  • 3. inosservanza, per colpa, degli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni regolarmente prese

  • 4. mancata partecipazione agli interventi di Protezione Civile disposti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per n. 2 volte consecutive senza giustificato motivo

  • 5. l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 17

In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto con l’Associazione, il socio ed i suoi eredi o legatari non hanno alcun diritto sul fondo dell’Associazione. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18

Sono organi dell’Associazione:

  • 1. L’Assemblea dei Soci.

  • 2. Il Consiglio Direttivo.

  • 3. Il Presidente dell’Associazione.

  • 4. Il Segretario Cassiere.

Atto di Modifica ARTICOLO 18

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Sono organi dell’Associazione:

  • 1. l’assemblea dei soci

  • 2. il consiglio direttivo

  • 3. il presidente dell’associazione ed il vice presidente vicario

  • 4. il segretario cassiere ASSEMBLEE

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno. L'assemblea straordinaria può essere convocata quando è necessario. Essa è convocata su richiesta:

  • a) del presidente dell'associazione;

  • b) della maggioranza del Consiglio Direttivo;

  • c) su richiesta motivata di un "gruppo operativo" aderente all'associazione.

 

 

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