CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i coordinatori dei singoli "gruppi operativi" che a loro volta vengono eletti dai soci aderenti al gruppo. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del presidente e del vice presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso. Se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più dei cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo, l'assemblea in seduta straordinaria provvede alla sostituzione entro e non oltre 60 giorni dalla mancanza. Atto di Modifica ARTICOLO 27 Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999 Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente e del vice Presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più dei sei membri eletti dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea in seduta straordinaria provvede alla sostituzione entro e non oltre 60 giorni dalla mancanza.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi e deve, comunque, essere convocato ogni qualvolta lo richiede la maggioranza del Consiglio stesso e su richiesta di almeno due coordinatori di "gruppi operativi".

Atto di Modifica ARTICOLO 28

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e deve, comunque, essere convocato ogni qualvolta lo richiede la maggioranza del Consiglio stesso.

ARTICOLO 29

Tutti i membri del Consiglio Direttivo che dimostrano la non disponibilità alle norme di collaborazione, verranno destituiti dalle cariche previa deliberazione dell'assemblea che provvederà contestualmente alla elezione dei sostituti.

ARTICOLO 30

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ha nessun compenso.

ARTICOLO 31

Il Consiglio Direttivo:

  • a) adotta deliberazioni su tutti gli argomenti riguardanti l'associazione, salvo quelli che per statuto sono demandati all'assemblea;

  • b) propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi riguardanti l'associazione;

  • c) provvede alla nomina o designazione di propri rappresentanti nell'ambito di Enti (pubblici o privati) ed organi di qualsiasi natura economica, giuridica o sindacale in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;

  • d) redige eventuali commissioni tecniche;

  • e) redige i bilanci consuntivi e preventivi;

  • f) stabilisce l'importo del contributo base ove lo stesso fosse stato previsto e deliberato dall'assemblea;

  • g) formula proposte all'assemblea per la determinazione di altri contributi e sulle modalità di riscossione degli stessi;

  • h) decide in merito alla richiesta di adesione di nuovi associati ed alla costituzione di "gruppi operativi".

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riferite a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa rappresentanza in sede di Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

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