Repertorio n° 9215      Raccolta n° 2142



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA



L'anno millenovecentonovantatre, il giorno ventuno del mese di ottobre in Artena (RM) Via Marconi n° 3.

- 21 OTTOBRE 1993 -


Avanti a me Dott. Carlo PENNAZZI CATALANI, Notaio alla residenza di Roma, con studio in Via Merulana n° 264, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni cui le parti con il mio consenso e concordamente tra loro hanno rinunciato.

sono presenti i signori

 

    • PENNESE MARCO

 

    • RAMACCI LEONARDO

 

    • ALLEGRINI ALESSANDRO

 

    • VINCENZI FABIO

 

  • LAPALORCIA DANILO 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono quanto segue:

 

ARTICOLO 1


Tra i comparenti Signori PENNESE MARCO, RAMACCI LEONARDO, ALLEGRINI ALESSANDRO, VINCENZI FABIO, LAPALORCIA DANILO è costituita una associazione non riconosciuta con la denominazione di "IPPOGRIFO", l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SEGNI.

 

ARTICOLO 2


L'Associazione ha sede provvisoria in Segni (RM) Via San Vitaliano n° 52.

 

ARTICOLO 3


L'Associazione: "IPPOGRIFO" l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SEGNI, è fondata sul volontariato, senza fini di lucro. Essa ha lo scopo di prestare la sua opera per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivati da eventi sismici, disastri idrogeologici, nubifragi, mareggiate, eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni, incendi boschivi e incendi di grandi dimensioni, diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici o comunque tali da produrre gravi alterazioni all'ambiente; ogni altra calamità , anche non causata da eventi naturali. che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato.

 

ARTICOLO 4


La durata dell'associazione è fissata al 21 ottobre 2043 e si intenderà tacitamente prorogata per altri dieci (10) anni se non viene deliberato il suo scioglimento almeno 6 (sei) mesi prime della scadenza del termine.

 

 

segue >>